Queste le decisioni del giudice sportivo in merito alle gare non disputate domenica scorsa:
II Categoria
Gara AUDACE BARLETTA - CALCIO TEAM SANNICANDRO del 11/4/2010
Esaminati gli atti ufficiali;
rilevato che la società CALCIO TEAM SANNICANDRO non si presentava sul terreno di gioco nei tempi
regolamentari, e che pertanto l'arbitro non dava inizio alla gara;
visti ed applicati gli artt. 53 delle N.O.I.F. e 17 del Codice di Giustizia Sportiva
DELIBERA
di comminare alla società CALCIO TEAM SANNICANDRO:
1) la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di
3 - 0 in favore della società AUDACE BARLETTA;
2) l'ammenda di euro 300,00 per 1^rinuncia;
3) l'ammenda di euro 100,00 quale mancato incasso;
4) la punizione sportiva della penalizzazione di 1 punto in classifica
III Categoria
ANTEO CALCIO SAN PAOLO – DAUNIA VIESTE dell’ 11/4/2010
Esaminati gli atti ufficiali,
rilevato che la gara non si è disputata in quanto la società DAUNIA VIESTE faceva pervenire espressa
rinuncia alla stessa,
dispone
a carico della società DAUNIA VIESTE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0 in
favore della società ANTEO CALCIO SAN PAOLO nonché un punto di penalizzazione in classifica;
a carcio della medesima società, l’ammenda di € 150,00 per prima rinuncia.
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