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Decisioni del Giudice sportivo
Caso Lo Campo... Sconfitte a tavolino e tre punti di penalizzazione.

Costa caro al Bovino la questione del tesseramento di Lo Campo (firme false)... ben sei i punti tolti alla squadra...
Stravolta la Classifica
Queste le decisioni per le singole gare...

Gara ATLETICO BOVINO - NUOVA ANDRIA del 18/10/2009
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali, rilevato
- che con reclamo del 4.3.2010, ritualmente trasmesso in copia alla resistente, la Società N. Andria adiva la commissione Disciplinare territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto, eccependo la posizione irregolare del calciatore LO CAMPO FERNANDO schierato in campo dalla società A. BOVINO;
- che con provvedimento dell'8.3.10 la Commissione Disciplinare Territoriale trasmetteva gli atti a questo Giudice quale organo competente a giudicare sul reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 7 del C.G.S.;
- che la reclamante è incorsa nella violazione dell'art. 46 comma 3 del C.G.S., trattandosi nella fattispecie di reclamo proposto oltre i sette giorni dallo svolgimento della gara;
- che tuttavia il comma 6 dell'art. 46 del C.G.S. dispone che decorso inutilmente il termine per il reclamo previsto dal comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non aventi titolo comporta i provvedimenti disciplinari a carico della Società e del tesserato con il solo limite dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 C.G.S.;
- che con delibera del 23.2.10 la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la nullità del trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore della Società ATLETICO BOVINO; Tanto premesso visti ed applicati gli artt. 10 commi 2, 3 e 4, 17 comma 8, nonchè 46 comma 6 del C.G.S
D E L I B E R A
1. di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società N. ANDRIA;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante vista la revoca del tesseramento del calciatore LO CAMPO FERNANDO;
3. di confermare il risultato della gara di 4 - 1 in favore dell'A. BOVINO come conseguito sul campo;
4. di comminare a carico della Società A. BOVINO la sanzione sportiva della penalizzazione di un punto in classifica;
5. di squalificare il calciatore LO CAMPO FERNANDO (nato il 21.11.90) sino all'1.7.2010 ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 comma 4 del C.G.S..

Gara ATLETICO BOVINO - GARGANO CALCIO MARCONI del 13/12/2009
Il Giudice Sportivo Territoriale, facendo seguito alla delibera di sospensione pubblicata sul C.U. N.RO 39 del 21.1.10, considerato
- che con delibera del 23.2.10 la Commissione Tesseramenti ha annullato il trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore della Società ATLETICO BOVINO da parte della società GARGANO CALCIO MARCONI;
- che è necessario valutare se l'irregolarità nel trasferimento sia imputabile alla Società A. BOVINO;
- che dall'esame degli atti in possesso di questo Ufficio si rileva che la Società Gargano Calcio Marconi Ischitella, nata dalla fusione tra le Società FOGGIA INCEDIT e GARGANO CALCIO (avvenuta il 22.6.09 e ratificata dalla FIGC in data 7.7.09), era legalmente rappresentata dal Sig. TRIGGIANI AGOSTINO al momento del trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO datato 12.9.09;
- che la sottoscrizione della lista di trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO appare essere stata sottoscritta da soggetto non identificato, quindi non legittimato a tali attività e, comunque, tale sottoscrizione non è certamente attribuibile al Sig. TRIGGIANI AGOSTINO che non ha conferito in atti alcuna delega a terzi in merito;
- che il rapporto diretto occorso tra le due società induce a confermare l'imputabilità alla Società A. BOVINO dell'irregolarità relativa al trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO; Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 17 comma 5 lettera a) e comma 8 del C.G.S., nonché l'art. 46 comma 3 C.G.S.
D E L I B E R A
1. di accogliere il reclamo proposto dalla Società GARGANO CALCIO MARCONI;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante;
3. di comminare a carico della Società A. BOVINO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Società GARGANO CALCIO MARCONI;
4. di comminare a carico della Società A. BOVINO la penalizzazione di un punto in classifica.

Gara ATLETICO BOVINO - CARAPELLE del 3/ 1/2010

Il Giudice Sportivo Territoriale, facendo seguito alla delibera di sospensione pubblicata sul C.U. N.RO 39 del 21.1.10, considerato
- che con delibera del 23.2.10 la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la nullità del trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore della Società ATLETICO BOVINO;
- che nella fattispecie trattasi non di posizione irregolare bensì di partecipazione a gara di calciatore di cui la FIGC abbia revocato successivamente il tesseramento ex art. 17 comma 8 CGS;
- che è necessario valutare se l'irregolarità nel trasferimento sia imputabile alla Società A. BOVINO;
- che dall'esame degli atti in possesso di questo Ufficio si rileva che la Società Gargano Calcio Marconi Ischitella, nata dalla fusione tra le Società FOGGIA INCEDIT e GARGANO CALCIO (avvenuta il 22.6.09 e ratificata dalla FIGC in data 7.7.09), era legalmente rappresentata dal Sig. TRIGGIANI AGOSTINO al momento del trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO datato 12.9.09;
- che la sottoscrizione della lista di trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO appare essere stata sottoscritta da soggetto non identificato, quindi non legittimato a tali attività e, comunque, tale sottoscrizione non è certamente attribuibile al Sig. TRIGGIANI AGOSTINO che non ha conferito in atti alcuna delega a terzi in merito;
- che la documentazione in possesso di questo Giudice induce a confermare l'imputabilità alla Società A. BOVINO dell'irregolarità relativa al trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO; Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 17 comma 5 lettera a) e comma 8 del C.G.S., nonché l'art. 46 comma 3 C.G.S.
D E L I B E R A
1. di accogliere il reclamo proposto dalla Società CARAPELLE;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante;
3. di comminare a carico della Società A. BOVINO la sanzione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della Società CARAPELLE;
4. di comminare a carico della Società A. BOVINO la penalizzazione di un punto in classifica.

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