Costa caro al Bovino la questione del tesseramento di Lo Campo (firme false)... ben sei i punti tolti alla squadra...
Stravolta la Classifica
Queste le decisioni per le singole gare...
Gara ATLETICO BOVINO - NUOVA ANDRIA del 18/10/2009
Il Giudice Sportivo Territoriale, esaminati gli atti ufficiali,
rilevato
- che con reclamo del 4.3.2010, ritualmente trasmesso in copia alla resistente, la Società N. Andria
adiva la commissione Disciplinare territoriale avverso il risultato della gara indicata in oggetto,
eccependo la posizione irregolare del calciatore LO CAMPO FERNANDO schierato in campo dalla
società A. BOVINO;
- che con provvedimento dell'8.3.10 la Commissione Disciplinare Territoriale trasmetteva gli atti a
questo Giudice quale organo competente a giudicare sul reclamo ai sensi dell'art. 29 comma 7 del
C.G.S.;
- che la reclamante è incorsa nella violazione dell'art. 46 comma 3 del C.G.S., trattandosi nella
fattispecie di reclamo proposto oltre i sette giorni dallo svolgimento della gara;
- che tuttavia il comma 6 dell'art. 46 del C.G.S. dispone che decorso inutilmente il termine per il
reclamo previsto dal comma 3, la partecipazione a gare di calciatori squalificati o comunque non
aventi titolo comporta i provvedimenti disciplinari a carico della Società e del tesserato con il solo limite
dei termini di prescrizione di cui all'art. 25 C.G.S.;
- che con delibera del 23.2.10 la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la nullità del trasferimento
del calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore della Società ATLETICO BOVINO;
Tanto premesso visti ed applicati gli artt. 10 commi 2, 3 e 4, 17 comma 8, nonchè 46 comma 6 del
C.G.S
D E L I B E R A
1. di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla Società N. ANDRIA;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante vista la revoca del tesseramento del
calciatore LO CAMPO FERNANDO;
3. di confermare il risultato della gara di 4 - 1 in favore dell'A. BOVINO come conseguito sul campo;
4. di comminare a carico della Società A. BOVINO la sanzione sportiva della penalizzazione di un
punto in classifica;
5. di squalificare il calciatore LO CAMPO FERNANDO (nato il 21.11.90) sino all'1.7.2010 ai sensi e per
gli effetti dell'art. 10 comma 4 del C.G.S..
Gara ATLETICO BOVINO - GARGANO CALCIO MARCONI del 13/12/2009
Il Giudice Sportivo Territoriale, facendo seguito alla delibera di sospensione pubblicata sul C.U. N.RO
39 del 21.1.10, considerato
- che con delibera del 23.2.10 la Commissione Tesseramenti ha annullato il trasferimento del
calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore della Società ATLETICO BOVINO da parte della società
GARGANO CALCIO MARCONI;
- che è necessario valutare se l'irregolarità nel trasferimento sia imputabile alla Società A. BOVINO;
- che dall'esame degli atti in possesso di questo Ufficio si rileva che la Società Gargano Calcio
Marconi Ischitella, nata dalla fusione tra le Società FOGGIA INCEDIT e GARGANO CALCIO (avvenuta
il 22.6.09 e ratificata dalla FIGC in data 7.7.09), era legalmente rappresentata dal Sig. TRIGGIANI
AGOSTINO al momento del trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO datato 12.9.09;
- che la sottoscrizione della lista di trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO appare
essere stata sottoscritta da soggetto non identificato, quindi non legittimato a tali attività e, comunque,
tale sottoscrizione non è certamente attribuibile al Sig. TRIGGIANI AGOSTINO che non ha conferito in
atti alcuna delega a terzi in merito;
- che il rapporto diretto occorso tra le due società induce a confermare l'imputabilità alla Società A.
BOVINO dell'irregolarità relativa al trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO;
Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 17 comma 5 lettera a) e comma 8 del C.G.S., nonché l'art. 46
comma 3 C.G.S.
D E L I B E R A
1. di accogliere il reclamo proposto dalla Società GARGANO CALCIO MARCONI;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante;
3. di comminare a carico della Società A. BOVINO la sanzione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3 in favore della Società GARGANO CALCIO MARCONI;
4. di comminare a carico della Società A. BOVINO la penalizzazione di un punto in classifica.
Gara ATLETICO BOVINO - CARAPELLE del 3/ 1/2010
Il Giudice Sportivo Territoriale, facendo seguito alla delibera di sospensione pubblicata sul C.U. N.RO
39 del 21.1.10, considerato
- che con delibera del 23.2.10 la Commissione Tesseramenti ha dichiarato la nullità del trasferimento
del calciatore LO CAMPO FERNANDO in favore della Società ATLETICO BOVINO;
- che nella fattispecie trattasi non di posizione irregolare bensì di partecipazione a gara di calciatore di
cui la FIGC abbia revocato successivamente il tesseramento ex art. 17 comma 8 CGS;
- che è necessario valutare se l'irregolarità nel trasferimento sia imputabile alla Società A. BOVINO;
- che dall'esame degli atti in possesso di questo Ufficio si rileva che la Società Gargano Calcio
Marconi Ischitella, nata dalla fusione tra le Società FOGGIA INCEDIT e GARGANO CALCIO (avvenuta
il 22.6.09 e ratificata dalla FIGC in data 7.7.09), era legalmente rappresentata dal Sig. TRIGGIANI
AGOSTINO al momento del trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO datato 12.9.09;
- che la sottoscrizione della lista di trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO appare
essere stata sottoscritta da soggetto non identificato, quindi non legittimato a tali attività e, comunque,
tale sottoscrizione non è certamente attribuibile al Sig. TRIGGIANI AGOSTINO che non ha conferito in
atti alcuna delega a terzi in merito;
- che la documentazione in possesso di questo Giudice induce a confermare l'imputabilità alla Società
A. BOVINO dell'irregolarità relativa al trasferimento del calciatore LO CAMPO FERNANDO;
Tanto premesso, visti ed applicati l'art. 17 comma 5 lettera a) e comma 8 del C.G.S., nonché l'art. 46
comma 3 C.G.S.
D E L I B E R A
1. di accogliere il reclamo proposto dalla Società CARAPELLE;
2. di non addebitare la tassa reclamo a carico dell'istante;
3. di comminare a carico della Società A. BOVINO la sanzione sportiva della perdita della gara con il
risultato di 0-3 in favore della Società CARAPELLE;
4. di comminare a carico della Società A. BOVINO la penalizzazione di un punto in classifica.
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